E’ possibile portare le fattrici alle stazioni di monta, è quanto decretano due circolari, che ho potuto trovare sui siti del Ministero del Mipaaft la prima e sul sito del Minstero della Salute la seconda
“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCADIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICACIRCOLARE 19marzo 2020 n.17719, recante indicazioni operative peril trasporto di animali, in particolare degli equidiCon riferimento alle misure restrittive introdotte dal Governo italiano con diversi atti normativi si specifica che il trasporto di animalie,in particolare, degli equidi, per quanto di competenza, èda considerarsi attività necessaria e indifferibile.Al fine di garantire la necessaria gestione corrente delle imprese e delle aziende zootecniche sia relativamente alle attività produttiveche a quelle più specificatamente “riproduttive” ad esse connesse, così come previsto dalle disposizioni impartite dal Ministero della Salute (Nota 5086del 02/03/2020e successivi aggiornamenti -All. 1-2), la movimentazione degli animali -ivi compresaquelladegli equidi-rientra nell’ambito dellederogheprevistedalle vigenti norme in materia di contenimento del COVID-19.In particolare, la movimentazione degli animali da riproduzione e del relativo materiale germinale degli equidi è da ritenersi attività necessariaper la conservazione ed il mantenimento del patrimonio zootecnico nazionale: una ancorché minima restrizione di questa movimentazione nei mesi primaverili –unico periododi fecondità delle femmine –produrrebbe rilevantidanni economici alla filiera ippica.Gli Operatori del settore(Allevatori, Autotraportatori, Responsabili delle stazioni di monta),dovranno attenersi scrupolosamentea quanto disposto nelle richiamate note del Ministero della Salute in materia di tracciabilità degli spostamenti sia di animali che del personale addetto al trasporto, osservando le attuali norme in materia sanitaria per il contenimento della diffusione del COVID-19.Si precisa,altresì,che,nella compilazione del modello di autocertificazione per gli spostamenti predisposto dal Ministero degli Interni, dovrà essere riportatala seguente dicitura: “Movimentazione di equidi non differibileper esigenze di riproduzione.”Si raccomanda,infine, la necessità che negli spostamenti gli equidi siano accompagnati dal loro passaportoche comprova sia la loro proprietà che la loro iscrizionenella specifica banca dati”
.Il Capo del dipartimento
Francesco Saverio Abate
Allegati: (1-2)1.Minsalute-DSAF -Nota 5086 del 2 marzo 2020.2.Minsalute-DSAF -Nota di aggiornamento 6049 del 12 marzo 2020.DG PQAI – PQAI 08 – Prot. Interno N.0017719 del 19/03/2020
Oggetto: Accesso agli atti LAV –Decreto 20 dicembre 2017 Con riferimento all’accesso agli atti promosso dal dott. Roberto Bennati in qualità di vice presidente e legale rappresentante della onlus Lega Antivivisezione (LAV) pervenuta a codesta amministrazione in data 7 febbraio 2018, si rappresenta quanto segue.0006579-18/03/2020-DGSAF-MDS-P
- Rientro nel luogo usuale di detenzione
- Spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarienecessarie
- Sono, invece,espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludico ricreativeeper addestramento degli stessi.
- Infine, si rappresenta che nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lospostamento degli animalida e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.
- Tutte le movimentazioni, inoltre, devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente.”